(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19  del
                           31 marzo 2022) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in  materia
di  sostegno   alla   innovazione   delle   attivita'   professionali
intellettuali); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Per garantire l'operativita' della Commissione  regionale  dei
soggetti professionali, e' opportuno  ridurre  il  numero  minimo  di
componenti, necessari per la nomina,  da  ventiquattro  a  dodici,  a
fronte della consolidata tendenza  delle  associazioni  dei  soggetti
professionali ad aggregarsi in associazioni di secondo  livello,  che
sono caratterizzate da  una  maggiore  rappresentativita'  in  quanto
soggetti esponenziali di piu' professioni; 
    2. Al fine  di  assicurare  la  piu'  celere  operativita'  delle
disposizioni contenute nella presente legge,  rilevata  l'urgenza  di
dar via ai lavori della Commissione regionale di cui al punto  1,  e'
necessario disporre la sua entrata in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione
Toscana; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche  all'art.
                 4 della legge regionale n. 73/2008 
 
  1. Al comma 1, dell'art. 4, della legge regionale 30 dicembre 2008,
n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle  attivita'
professionali intellettuali), la parola: «ventiquattro» e' sostituita
dalla seguente: «dodici».