(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 31 marzo 2022) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita' professionali intellettuali); Considerato quanto segue: 1. Per garantire l'operativita' della Commissione regionale dei soggetti professionali, e' opportuno ridurre il numero minimo di componenti, necessari per la nomina, da ventiquattro a dodici, a fronte della consolidata tendenza delle associazioni dei soggetti professionali ad aggregarsi in associazioni di secondo livello, che sono caratterizzate da una maggiore rappresentativita' in quanto soggetti esponenziali di piu' professioni; 2. Al fine di assicurare la piu' celere operativita' delle disposizioni contenute nella presente legge, rilevata l'urgenza di dar via ai lavori della Commissione regionale di cui al punto 1, e' necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; Approva la presente legge: Art. 1 Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 73/2008 1. Al comma 1, dell'art. 4, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attivita' professionali intellettuali), la parola: «ventiquattro» e' sostituita dalla seguente: «dodici».